Accordo Stato-Regioni – del 17 aprile 2025,  pubblicato in G.U. 24 maggio 2025

Si tratta di un accordo “quadro” che accorpa i diversi testi attualmente presenti. Le principali novità riguardano l’inserimento di alcuni corsi di formazione che fino ad oggi non erano ancora stati disciplinati dalla normativa.

L’accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore in quella stessa data, sostituendo gli accordi precedenti e stabilendo le nuove regole per contenuti, durata e modalità dei corsi formativi, con un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento completo.

Principali novità

  • Aggiornamento della formazione: L’Accordo ridefinisce i criteri, le durate e i contenuti minimi della formazione obbligatoria, in particolare per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), gli operatori di attrezzature di lavoro, i coordinatori per la sicurezza, e i soggetti coinvolti nella prevenzione. 
  • Sostituzione dei precedenti accordi: Questo nuovo accordo abroga e sostituisce gli accordi precedenti del 2011 e del 2012, centralizzando la normativa sulla formazione per la sicurezza. 
  • Periodo transitorio: È previsto un periodo transitorio di 12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per consentire a datori di lavoro, enti formatori e professionisti di adeguarsi alle nuove disposizioni. 
  • Verifica dell’efficacia: Vengono introdotti nuovi requisiti stringenti per i soggetti formatori e per il monitoraggio e la verifica dell’efficacia dei percorsi formativi. 

Obblighi e implicazioni per le aziende

  • Nuove scadenze: Le aziende, i formatori e i professionisti della prevenzione devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo. 
  • Opportunità strategica: L’Accordo è visto come un’opportunità per migliorare i processi di prevenzione aziendale e garantire percorsi formativi più efficaci. 

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